Contratto di trasporto ed assicurazione
SEZ. 3 SENT. 04211 del 25/03/2002
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - Cose oggetto di contratto di trasporto - Sottrazione del carico - Azione risarcitoria contro il vettore - Legittimazione in surrogazione dell'assicuratore - Richiesta di riconsegna delle cose al vettore da parte del destinatario - assicurato - Necessita' - Esclusione.
COD.CIV. ART. 1689
COD.CIV. ART. 1916
In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (art. 1916 cod. civ.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario - assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore e' legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario - assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facolta' - per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede un termine finale - essere esercitata dall'assicuratore medesimo.