Ormeggio nei porti
SEZ. U SENT. 06488 del 07/05/2002
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - BENI DEMANIALI - PORTI - Servizio di ormeggio - Autoproduzione - Diritto soggettivo - Sussistenza - Affievolimentoa seguito di provvedimento amministrativo - Ammissibilita' - Riserva di legge - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.
L. DEL 10/10/1990 NUM. 287 ART. 9
L. DEL 28/1/1994 NUM. 84
COD.NAV. ART. 62
In tema di servizio di ormeggio nei porti, il secondo comma dell'art. 9 della legge n. 287 del 1990 - nello stabilire che l'autoproduzione del menzionato servizio (diritto sancito nel primo comma della medesima disposizione) non e' consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva di ormeggio risulti che la stessa e' stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale - non prevede una riserva assoluta di legge per l'esclusione dell'autoproduzione ed, in generale, per l'istituzione del servizio obbligatorio. Ne consegue che quest'ultimo puo' essere istituito dall'autorita' amministrativa per motivi di sicurezza pubblica, con il relativo affievolimento del diritto del privato All'autoproduzione del servizio stesso (la S.C. ha cosi' dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia proposta da una compagnia di navigazione per l'accertamento del proprio diritto di autoprodurre il servizio di ormeggio nel porto di Genova e di non servirsi obbligatoriamente del servizio istituito dall'Amministrazione - cfr. Corte Giustizia Comunita' Europee 18 giugno 1998, C - 266/96).