Violazioni del codice della navigazione
SEZ. 1, SENT. 3037 DEL 15/02/2005
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - Violazioni del codice della navigazione - Notifica degli estremi della violazione - Disciplina "ex" art. 56 d.m. 18 giugno 1981, e succ. modif. - Termini - Decorrenza - Dall'accertamento - Nozione - Attività valutativa dei dati acquisiti - Inclusione - Data della notizia del fatto materiale - Irrilevanza - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
L. 11/12/1980 N. 862 ART. 6
L. 24/11/1981 N. 689 ART. 14
D.M. 18/06/1981 ART. 56
D.M. 20/07/1984 ART. 17
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della navigazione (nella specie, con riferimento alle abilitazioni aeronautiche), l'art. 56 del relativo regolamento di attuazione approvato con il D.M. 18 giugno 1981, e succ. modif., nello stabilire che gli estremi dell'inosservanza della violazione devono essere notificati alla parte entro il termine di novanta giorni dall'accertamento dell'inosservanza, reca una disciplina della modalità di contestazione non dissimile da quella prevista, in via generale, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; ne consegue che, anche con riguardo alle violazioni del codice della navigazione, vale il principio per cui il "dies a quo" per il computo del termine entro il quale può utilmente essere effettuata la contestazione dell'infrazione non coincide con la mera notizia del fatto materiale, bensì con il momento in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto, fermo restano che alla fase di accertamento è riconducibile anche l'attività valutativa dei dati acquisiti e quella di delibazione, variabile in riferimento alla complessità dell'illecito, potendo il giudice tenere anche conto della eventuale complessità delle indagini, indipendentemente da una espressa deduzione in tal senso formulata dall'amministrazione. Al giudice di merito è riservato l'apprezzamento di fatto per stabilire quale sia il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per pervenire ad un completo accertamento dell'illecito, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, e tale apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto per difetto di motivazione.