Contratto di fornitura, bollette dell’acqua, consumo, criterio presuntivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14855 del 27 giugno 2007, statuendo in materia di contratti di fornitura e relative modalità di pagamento ha stabilito che ove manchi la rilevazione del consumo effettivo dell’acqua è possibile ricorrere a criteri di consumo presuntivo minimo. Detti criteri dovranno essere rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 31 maggio – 27 giugno 2007, n. 14855
(Presidente Preden – Relatore Massera)
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 23 marzo - 5 aprile 2002 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, in accoglimento della domanda avanzata da R. C., annullava l'avviso di pagamento per £ 1.320.820 ad essa intimato dal Comune di K. relativo a consumi di acqua potabile e canoni di depurazione e fognatura.
Il Giudice dì Pace osservava per quanto interessa: la riunione dei diversi procedimenti aventi lo stesso oggetto non era obbligatoria, l'atto introduttivo del giudizio conteneva indicazioni sufficienti ad escluderne la nullità e la domanda non era tardiva; il Comune non aveva adeguatamente provato gli elementi di fatto che era suo onere dimostrare; la determinazione della somma richiesta era stata calcolata con criterio presuntivo; non era proponibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Avverso la suddetta sentenza il Comune di K. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La C. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il comune ricorrente lamenta la violazione dell'art. 274 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata per non aver il Giudice di pace riferito al coordinatore della pendenza di cause connesse, così da poter pervenire alla riunione delle stesse.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione dell'art. 274, secondo comma, c.p.c. relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa di riferire al capo dell'ufficio circa la connessione della stessa causa con altra pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice (Cass. 17 maggio 2004, n. 9336; 12 maggio 1999 n. 4695).
Inoltre, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in Cassazione, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (vedi, tra le tante, Cass. 12 dicembre 2001 n. 15706).
Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la sentenza non abbia tenuto del fatto che il regolamento comunale per l'esercizio del servizio di acquedotto e le relative tariffe non sono mai stati impugnati e, quindi, sono legittimi e in vigore; che il minimo contrattuale dovesse essere determinato in base ad un certo quantitativo per ogni componente il nucleo familiare e non più in base al medesimo quantitativo d'acqua per l'intero nucleo; che il Comune fosse obbligato per legge a coprire almeno per l’80% il costo idrico; che dalla sentenza scaturisse l'assurdo che nessuno è più tenuto a pagare i servizi in questione; che la voce "nolo contatore" si riferisse al contributo fisso dovuto per nolo contatore, manutenzione, bocche antincendio ecc..
Alle numerose censure espresse con il motivo sopra sintetizzato si ricollega quella, lamentata con il quinto motivo, di violazione dei principi generali dell'ordinamento con riferimento ai criteri adottati dal Comune.
Le censure sono fondate, per essere la motivazione della sentenza impugnata carente o, comunque, meramente apparente e in contrasto con i principi informatori della materia.
Il giudice di pace non ha negato legittimità e vigenza del regolamento comunale e tuttavia ha ritenuto non dovuto il "minimo contrattuale", sulla base della considerazione essenziale che, se questo minimo fosse stato applicato, «tutti avrebbero dovuto pagare la stessa somma, cosa che, invece, non risulta per la diversità delle somme richieste» e che invece è stato utilizzato un criterio presuntivo.
Il minimo contrattuale previsto dal citato regolamento costituisce un criterio presuntivo che non fa riferimento ai consumi effettivi, i quali nella logica della sentenza sono i soli che, secondo il giudice di pace, sono legittimi. Ma quest'ultima conclusione si pone in radicale e insanabile contrasto con la norma regolamentare che prevede, appunto, il minimo contrattuale. Semmai, in coerenza con il proprio accertamento, il giudicante avrebbe dovuto ridurre (ove ne ricorressero i presupposti) l'entità della somma chiesta dal comune a quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal regolamento, anziché ritenere inesistente sic et simpliciter l'obbligo dell'utente di pagare il corrispettivo della fornitura di acqua effettuata dal comune.
Va infine rilevato che, in casi del tutto analoghi, questa Corte ha affermato che la natura di servizio di pubblica necessità della fornitura di acqua potabile e il dovere dell'ente pubblico territoriale di rispettare i criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa comportano il contrasto con il principio di buona amministrazione enunciato dall'art. 97, comma 1, della Costituzione di un criterio equitativo consistente nell'assunto che, «in difetto di rilevazione del consumo effettivo, non sia comunque consentito in materia far ricorso a criteri di consumo presuntivo minimo rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare, così in definitiva parificando la mancata rilevazione del consumo alla mancanza di consumo ed escludendo che sia dovuta qualunque somma da chi pure abbia usufruito del relativo servizio» (Cass. 17 maggio 2004, n. 9336). Ed ha anche statuito che «qualora, nel giudizio di equità del giudice di pace relativo al pagamento del canone per il servizio di acqua potabile erogato dal Comune, l'utente contesti non il proprio obbligo di pagamento, ma la misura del corrispettivo richiesto dall'ente (ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo stesso è stato determinato), la decisione (condiviso l'assunto di negare validità al modo in cui il corrispettivo è stato commisurato) non può limitairsi a dichiarare illegittima la richiesta del pagamento del canone, ma deve consistere nella determinazione di un diverso corrispettivo, alla quale il giudice di pace deve procedere applicando in modo corretto i criteri predeterminati dal Comune, oppure, disapplicati questi, applicando il diverso criterio che caso concreto» (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2005, nn. 5458 e 5465).
Quanto al nolo del contatore e al relativo canone, osserva la Corte che il giudice di pace ha affermato che esso ha costituito un aggeggio che ha ingombrato la casa dell'utente senza che svolgesse alcuna funzione né per l'utente, né per il Comune.
È irrilevante la considerazione, espressa dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che non i misuratori non siano stati utilizzati per la lettura dei consumi, in quanto non ha offerto alcuna spiegazione al riguardo e non ha considerato che il contatore è comunque necessario per evitare captazioni illegali e che nella voce in esame erano compresi la manutenzione e le bocche antincendio, a proposito dei quali il giudice di pace nulla dice.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa la mancata ammissione di mezzi istruttori, mentre con il quarto assume che tale omissione ha comportato violazione dell’art. 24 Cost..
Le due censure, che vanno esaminate congiungamente, sono espresse in termini assolutamente generici e senza l’indicazione delle prove richieste e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Il sesto motivo, attinente alla asserita pronuncia ultra petitum, resta assorbito dall’accoglimento dei motivi due e cinque.
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta che – contraddittoriamente – il giudice di pace si è dichiarato incompetente per gli oneri relativi al deflusso delle acque reflue e poi ha dichiarato non dovuti il contributo per scarico e depurazione.
Il relativo capo della sentenza è esplicitamente basato sulla affermata determinazione illegittima della quantità di acqua prelevata e utilizzata e, pertanto, la censura risulta fondata per le medesime ragioni.
In conclusione, vanno accolti il secondo, quinto e settimo motivo, vanno rigettati il primo, il secondo e il terzo, assorbito il sesto.
Il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Nocera Inferiore, che provvederà ad un nuovo esame. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Nocera Inferiore. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.