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Contratti conclusi fuori dai locali commerciali

    

Ordinanza n. 15475 del 10/08/2004

A norma dell'art. 2, lett. a), del D.Lgs. 15 gennaio 1992,n. 50, in tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ciò che rileva ai fini dell'assunzione della veste di "consumatore" è l'estraneità o meno dello scopo avuto di mira rispetto all'attività professionale dell'agente nel momento in cui questi ha concluso il contratto.; ne consegue che deve escludersi che possa qualificarsi "consumatore" la persona che, in vista di intraprendere un'attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili per l'esercizio di tale attività.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1992 num. 50 art. 2

La Corte:
RILEVATO
- che, con atto notificato il 5 gennaio 2002, ____ convenne in giudizio davanti al tribunale di La Spezia la società ____Tape s.p.a., chiedendo la risoluzione, per inadempimento della convenuta, di un contratto concluso con la menzionata società, relativo alla rigenerazione di cartucce di inchiostro per stampanti ed il risarcimento dei danni;
- che la convenuta, costituendosi in giudizio, eccepì l'incompetenza territoriale del giudice adito, a favore del foro di Vicenza, in forza di clausola derogatoria espressa;
- che, con sentenza depositata 31 ottobre 2002, il tribunale adito accolse l'eccezione, assumendo: a) che la clausola derogatoria era stata espressamente sottoscritta da parte attrice in osservanza dell'art. 1341 c.c.; b) che restava estranea alla fattispecie in esame la disciplina dettata dagli art. 1469 bis e segg. c.c.;
- che avverso tale sentenza, con atto tempestivamente notificato, ____ ha proposto istanza di regolamento di competenza;
- che la società intimata ha depositato tempestivamente memoria difensiva, mentre il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO
- che la regola, secondo la quale "la competenza si determina dalla domanda", ossia alla stregua dei fatti come esposti dall'attore nell'introdurre il giudizio, non preclude ogni facoltà di contestazione da parte del convenuto e di controllo da parte del giudice sulle prospettazioni contenute nell'atto di citazione, in ordine sia alla loro rispondenza alla realtà, sia alla correttezza delle relative qualificazioni giuridiche;
- che a questo fine possono essere affrontate anche questioni attinenti al merito, naturalmente con delibazione compiuta allo stato degli atti e senza pregiudizio per le pronunce da adottare con la sentenza definitiva, all'esito della "piena cognizione" della causa;
- che in particolare, anche in tema di "contratti dei consumatori", il criterio per la determinazione della competenza va fissato alla stregua non solo dell'oggetto della domanda proposta dall'attore, ma anche ai fatti posti a fondamento di essa, valendo, come unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore, ai fini della determinazione della competenza, una eventuale prospettazione artificiosa (cioè finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge) o prima facie infondata;
- che, secondo il principio affermato da questa S.C. con la sentenza n. 4883/2000, che in questa sede deve trovare ulteriore conferma, "a norma dell'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 in tema di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ciò che rileva ai fini dell'assunzione della veste di "consumatore" è l'estraneità o meno dello scopo avuto di mira all'attività professionale dell'agente nel momento in cui ha concluso il contratto. Consegue che deve escludersi che possa qualificarsi "consumatore" la persona che in vista di intraprendere un'attività imprenditoriale, cioè per una scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili, per l'esercizio di tale attività imprenditoriale";
- che da tali principi non si è discostato il tribunale di La Spezia, nel ritenere che il contenuto del contratto in questione consentisse di escludere senz'altro la sua sottoposizione alla disciplina di tutela del consumatore, perché ____ l'aveva concluso per esercitare un'attività commerciale;
- che tali valutazioni del giudice a quo risultano fondate, alla stregua della scrittura privata inter partes del 29 gennaio 2001, atteso che, secondo quanto esattamente posto in luce dalla società intimata, l'acquisto di beni e servizi (apparecchi per la rigenerazione di consumabili per stampanti elettroniche, tessuto informativo inchiostrato, inchiostri per ink-jet in quantità consistente) non potevano essere acquisiti che in vista del futuro esercizio di un'attività imprenditoriale;
- che, in conclusione, il ricorso va respinto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Vicenza, in quanto, esclusa, ai limitati fini della valutazione della competenza territoriale, l'applicabilità della disciplina della legge n. 50/1992, il suindicato foro risulta previsto nel contratto, con clausola specificamente approvato dall'odierno ricorrente;
- che sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza e compensa le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 15 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2004.

 
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