Sentenza dichiarativa di fallimento
1. La sentenza dichiarativa di fallimento e` pronunciata in camera di consiglio.
2. Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e` stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello indicato nel numero precedente, si procedera` all'esame dello stato passivo.
3. La sentenza e` provvisoriamente esecutiva.
4. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto e` comunicato al procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione
Massima della Cassazione
Sentenza dichiarativa di fallimento
La sentenza che dichiara il fallimento, in virtù dell'art. 17, l.fall., deve essere comunicata al debitore, per estratto, a norma dell'art. 136, cod. proc. civ., e, qualora il cancelliere proceda alla comunicazione mediante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, se questi la effettui ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., la notificazione si perfeziona con il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, con il deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione, del destinatario dell'atto, nonché con la spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento, non occorrendo invece la prova della consegna della raccomandata al destinatario, ne' l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento
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