Morte del fallito
1. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono piu` eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e` designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e` fatta dal giudice delegato.
3. Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita` giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.
Massima della Cassazione
Morte del fallito
Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione all'esecuzione mobiliare eseguita presso un terzo, ed il creditore opposto deceda e venga successivamente dichiarato fallito, cosicché il giudizio stesso venga riassunto nei confronti della curatela fallimentare, la competenza a decidere di tale opposizione non spetta funzionalmente al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Nella specie, infatti, non ricorre ne' l'applicabilità dell'art. 51 legge fall. (in quanto oggetto dell'esecuzione non erano beni compresi nel patrimonio del fallito acquisiti al fallimento, ma beni appartenenti a terzi), ne' dell'art. 24 legge fall. (trattandosi di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento).
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