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Obbligazioni

Accollo

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE -


Nell'accollo semplice (cioe' non privativo o liberatorio), mediante
una convenzione tra il debitore (accollato) e il terzo (accollante),
quest'ultimo si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, il
creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte
del creditore medesimo, ma con la possibilita' da parte sua di
aderirvi successivamente, acquistando il diritto all'adempimento da
parte del terzo. Ne consegue la possibilita' che, nell'ambito di un
contratto preliminare di compravendita, il promittente acquirente,
in parziale corrispettivo dell'acquisto, assuma l'obbligo di pagare
le rate ancora non scadute relative al rimborso di un mutuo
contratto dal promittente venditore, anche con riferimento al
periodo antecedente alla stipulazione del contratto di
compravendita, ne' e' necessaria l'adesione del creditore, se questa
non sia prevista quale condizione dell'efficacia dell'accollo. E a
seguito di un siffatto patto di accollo il terzo accollante e'
tenuto a provvedere direttamente al pagamento del debito, quanto
meno fornendo al debitore accollato i mezzi per effettuare il
pagamento al creditore, non potendo pretendere invece di rimborsare
all'accollato le somme previamente da lui corrisposte al creditore.

ANNO/NUMERO 1997/821


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Aldo MARCONI - Consigliere -
Dott. Vittorio VOLPE Rel.- Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE SIMONE EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL
CARAVAGGIO 91, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PETRINI, che lo
difende unitamente all'avvocato VINCENZO FANELLI, giusta delega in
atti;
- ricorrente -
contro
ROVETO LUCIANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 314/93 della Corte d'Appello di TORINO,
depositata il 15/03/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/96 dal Relatore Consigliere Dott. Vittorio VOLPE;
udito l'Avvocato Guido PETRINI, difensore del ricorrente, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARLO DE GREGORIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18 maggio 1983 Luciano Roveto conveniva
dinanzi al Tribunale di Torino Egidio De Simone, chiedendo
dichiararsi la risoluzione di un contratto preliminare di
compravendita di un immobile, di cui alla scrittura privata 18
settembre 1978, per inadempimento del convenuto, che non aveva
corrisposto parte del prezzo e spese accessorie; in subordine, il
suo adempimento.
Costituitosi in giudizio, il De Simone resisteva alla domanda;
eccepiva di non aver mai ricevuto messa in mora; chiedeva, in via
riconvenzionale, ex art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica
di tale contratto, nonchè la condanna dell'attore al pagamento di
lire 5.800.000 a titolo di prezzo per vendita di tappeti ed altre
cose, eccependo la compensazione.
In seguito a querela di falso contro un documento prodotto dal
convenuto e relativo al suo credito, con consulenza tecnica
d'ufficio ne veniva accertata la parziale falsità.
Con sentenza depositata il 7 luglio 1990 il Tribunale dichiarava
risolto il contratto preliminare per inadempimento del De Simone;
condannava il Roveto a pagare alla controparte la somma di lire
2.300.000, con gli interessi di legge dal 20 maggio 1983 e con il
maggior danno liquidato in lire 750.000; rigettava tutte le altre
domande riconvenzionali; condannava il convenuto a rimborsare
all'attore tre quarti delle spese di lite, compensato il restante
quarto.
Il De Simone interponeva appello, cui resisteva il Roveto.
Con sentenza del 12 febbraio - 15 marzo 1993 la Corte d'Appello di
Torino rigettava l'appello; confermava, di conseguenza, l'impugnata
sentenza e condannava l'appellante a rifondere all'appellato le
spese del grado; ordinava la cancellazione della trascrizione della
domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal De Simone, passata in
giudicato la sentenza.
Ha proposto ricorso per cassazione Egidio De Simone sulla base di
tre motivi.
Non si è costituito l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione
degli artt. 1453, 1273, 1362, 1363 e 1371 c.c. inadeguata
motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn.
3 e 5 c.p.c.)", il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello è
incorsa in un duplice errore, perché da un canto non ha
correttamente interpretato la clausola contrattuale concernente
l'accollo, dalla quale ha ritenuto nascesse l'obbligo di esso
ricorrente; dall'altro non ha correttamente interpretato ed
applicato le disposizioni concernenti l'accollo. Trattandosi, nella
specie, di accollo esterno, liberatorio - previsto dall'art. 1273
c.c.- richiedente la partecipazione dell'accollatario, l'obbligo di
accollo poteva e doveva essere adempiuto solo al momento del
trasferimento della proprietà dell'immobile.
L'obbligazione derivante dall'accollo interno, e cioè quella di
tenere indenne il venditore della perdita derivante dall'adempimento
verso l'istituto mutuante, non doveva affatto essere adempiuta con
le modalità indicate dalla Corte d'Appello (pagando il debito
direttamente o fornendo al venditore-debitore il quid praestandum),
ben potendo essere soddisfatta anche con l'offerto rimborso delle
somme pagate dal Roveto.
La strada del rimborso era l'unica praticabile, in assenza di
un'espressa pattuizione.
Questo motivo non può essere accolto.
La Corte d'Appello ha fatto buon governo delle norme concernenti
l'interpretazione dei contratti e la risoluzione per inadempimento.
Ha correttamente disatteso la pretesa del De Simone di non essere
considerato inadempiente perché l'accollo del mutuo non poteva
formalmente perfezionarsi se non al momento della stipula dell'atto
pubblico di compravendita. Lo stesso De Simone, invero, aveva
ammesso che, nel frattempo, già sussisteva un suo obbligo verso il
Roveto, dal che era lecito desumere che tra le due parti era
intercorso un accollo semplice (non già privativo o liberatorio)
consistente nell'assunzione di un debito altrui di futura scadenza,
mediante una convenzione tra il debitore (accollato) e il terzo
(accollante), obbligatosi a pagare, in sostituzione del primo, il
creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte
del creditore medesimo, ma con possibilità di quest'ultimo di
aderirvi successivamente, acquistando il diritto alla solutio nei
confronti del terzo.
Nella specie, l'accollo del debito del promittente venditore verso
l'istituto di credito mutuante assunse appunto la funzione di
corrispettivo parziale dell'acquisto, indipendentemente
dall'adesione del creditore, non risultando che questa fosse
prevista come condizione di efficacia dell'accollo (cfr. Cass. 19
gennaio 1973 n. 203).
Non vi è stata, dunque, violazione della norma di cui all'art. 1273
c.c. sull'accollo, nella cui previsione il rapporto risulta
esattamente ricondotto, con la conseguente statuizione che
l'obbligazione del De Simone, essendo sorta sin dalla stipulazione
del contratto preliminare, non consisteva semplicemente nel dover
rimborsare al debitore accollato i pagamenti (ossia le rate del
mutuo) se ed in quanto da quest'ultimo eseguiti, ma nel dover
provvedere direttamente al pagamento del debito (fornendo, quanto
meno, al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento al
creditore).
Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione
dell'art. 1455 c.c.; vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
)", il ricorrente deduce che la Corte d'Appello, nella valutazione
della gravità dell'inadempimento, si è limitata alla sola
considerazione dell'elemento oggettivo, senza procedere ad alcuna
valutazione comparativa del comportamento dei contraenti. Non ha
considerato che il Roveto era risultato debitore di esso ricorrente
di una somma di denaro sin dal maggio 1980 e che allora era scaduta
soltanto una rata di mutuo e di modestissimo importo. Non ha affatto
preso in considerazione l'incertezza e mutevolezza della somma
pretesa dal Roveto, né ha in alcun modo considerato le offerte di
esso De Simone di pronto adempimento sol che fosse dimostrata,
documentata l'entità del preteso rimborso, né ha considerato i
pagamenti effettuati nel corso del giudizio per evitare la vendita
coatta del bene compravenduto, conseguente agli inadempimenti del
venditore verso l'istituto mutuante.
Nemmeno questo motivo può essere accolto.
La Corte d'Appello ha ritenuto grave l'inadempimento del De Simone,
il cui assunto di aver pagato il prezzo nella "restante parte"
(all'infuori di lire 3.430.000, di cui aveva ammesso il mancato
rimborso) si era rivelato inesatto.
Contro le specifiche argomentazioni della sentenza d'appello, a
sostengo della ritenuta gravità dell'inadempimento, il De Simone non
oppone che generiche considerazioni, le quali mirano
inammissibilmente ad ottenere un riesame degli stessi elementi che
hanno formato oggetto di valutazione da parte della Corte di merito.
Con il terzo motivo, denunciando "contraddittorietà della
motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)", il ricorrente rileva che la
Corte d'Appello, dopo aver ritenuto vana l'offerta di immediato
pagamento formulata nelle conclusioni dell'appellante, e ciò ai
sensi dell'art. 1453, ult. comma, c.c., al fine di negargli il
rimborso degli oneri e delle spese sostenute in relazione al
pignoramento dell'immobile dovuto al mancato pagamento dei ratei di
mutuo successivi alla proposizione della domanda di risoluzione, ha
osservato che, per effetto del pattuito accollo, era il De Simone
che doveva pagare le rate del mutuo accollatosi e che il
pignoramento fu, dunque, conseguenza di tale inadempimento.
Anche questo motivo va disatteso.
Non vi è contraddittorietà nella motivazione della sentenza
impugnata.
Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto vana l'offerta di
"immediato pagamento" formulata nelle conclusioni dell'appellante,
atteso che, a norma dell'art. 1453,, ult. comma, c.c., dalla data
della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la
propria obbligazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, non
essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 giugno 1996 nella camera di consiglio
della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
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