Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Illecito disciplinare del notaio

    

 

ILLECITO DISCIPLINARE DEL NOTAIO

 

Il decreto legislativo primo agosto 2006 n. 49(in Gazz.Uff. n.186 dell’11 agosto 2006) ha riformato le sanzioni per illeciti del notaio ed il  procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è, ora, affidato un organismo regionale il quale è presieduto da un magistrato. Il notaio "indagato" non è più sottoposto al giudizio dei colleghi del suo distretto ma da un organo terzo ed imparziale. In tutte le regioni viene ,per tale motivo,istituita una commissione regionale composta da un magistrato che la presiede, e da 6,8 o12 notai  a seconda del numero degli stessi presenti nel distretto, eletti ogni tre anni tra quanti sono in esercizio in ogni circoscrizione regionale. Il collegio composto dal presidente della commissione (magistrato) e dei due notai giudica sugli illeciti disciplinari segnalati su iniziativa del Procuratore della Repubblica , del Consiglio notarile distrettuale ovvero ancora dal capo dell'archivio notarile. Il collegio decide in camera di consiglio e la sentenza è impugnabile in corte d'appello. La pronuncia di appello è ,a sua volta, ricorribile per cassazione. E’ inoltre prevista la sospensione cautelare quale istituto nuovo attraverso cui si commina la sospensione dell'incolpato (notaio) dall’esercizio delle funzioni notarili o la sanzione della destituzione con provvedimento non definitivo; in tal caso al notaio devono essere addebitati fatti che per la loro gravità siano incompatibili con la prosecuzione dell'attività professionale. In particolare la sospensione può essere decisa quando sia necessario impedire comportamenti illeciti oppure quando il notaio ha subito una condanna penale non ancora passata in giudicato.L’articolo 30 del predetto decreto legislativo,inoltre, modificando l'articolo 147 della Legge notarile, dispone, addirittura, la punizione con censura, sospensione o destituzione anche per il notaio che operi illecita concorrenza ad altro notaio con riduzione di onorari, diritti o compensi.
 

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi


Testamento Condominio Società Matrimonio Obbligazioni
Famiglia Locazione Successione Casa Lavoro
Marchi e Brevetti Contratti Proprietà Immigrazione Responsabilità
Reati Persone Minori Consulenza Fallimento
 
Consulenza
Architetto
Avvocato
 - Avvocato
 - Condominio
 - Fallimento
 - Famiglia
 - Locazione
 - Matrimonio
 - Obbligazioni
 - Praticante avvocato e sanzioni
 - Società
 - Successione
 - Testamento
Commercialista
Consulente del lavoro
Esame avvocato
 - Corso di preparazione
 - Motivazione prova scritta
 - Tipologie di preparazione
 - Adesioni
Ingegnere
Notaio
 - Illecito disciplinare del notaio
Uditore giudiziario
 - Corso uditore
 - Costi del corso
 - Adesione
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum sul diritto
 
 
     
   
     
© copyright 2003