ILLECITO DISCIPLINARE DEL NOTAIO
Il decreto legislativo primo agosto 2006 n. 49(in Gazz.Uff. n.186 dell’11 agosto 2006) ha riformato le sanzioni per illeciti del notaio ed il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è, ora, affidato un organismo regionale il quale è presieduto da un magistrato. Il notaio "indagato" non è più sottoposto al giudizio dei colleghi del suo distretto ma da un organo terzo ed imparziale. In tutte le regioni viene ,per tale motivo,istituita una commissione regionale composta da un magistrato che la presiede, e da 6,8 o12 notai a seconda del numero degli stessi presenti nel distretto, eletti ogni tre anni tra quanti sono in esercizio in ogni circoscrizione regionale. Il collegio composto dal presidente della commissione (magistrato) e dei due notai giudica sugli illeciti disciplinari segnalati su iniziativa del Procuratore della Repubblica , del Consiglio notarile distrettuale ovvero ancora dal capo dell'archivio notarile. Il collegio decide in camera di consiglio e la sentenza è impugnabile in corte d'appello. La pronuncia di appello è ,a sua volta, ricorribile per cassazione. E’ inoltre prevista la sospensione cautelare quale istituto nuovo attraverso cui si commina la sospensione dell'incolpato (notaio) dall’esercizio delle funzioni notarili o la sanzione della destituzione con provvedimento non definitivo; in tal caso al notaio devono essere addebitati fatti che per la loro gravità siano incompatibili con la prosecuzione dell'attività professionale. In particolare la sospensione può essere decisa quando sia necessario impedire comportamenti illeciti oppure quando il notaio ha subito una condanna penale non ancora passata in giudicato.L’articolo 30 del predetto decreto legislativo,inoltre, modificando l'articolo 147 della Legge notarile, dispone, addirittura, la punizione con censura, sospensione o destituzione anche per il notaio che operi illecita concorrenza ad altro notaio con riduzione di onorari, diritti o compensi.