Art. 256 Irrevocabilitą del riconoscimento
Il riconoscimento č irrevocabile. Quando č contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento č stato revocato.
Massima della Cassazione
Irrevocabilitą del riconoscimento
La domanda di dichiarazione giudiziale della paternitą naturale, proposta nei confronti di chi abbia gią provveduto al riconoscimento dell'istante come proprio figlio naturale, in base ad atto valido, originariamente, o per norma sopravvenuta (art. 230 della legge 19 maggio 1975 n. 151), č inammissibile, per difetto d'interesse, posto che tale riconoscimento č attributivo dello "status" reclamato con la domanda stessa, in via irrevocabile e vincolante, fino a quando non venga rimosso con le specifiche impugnative all'uopo previste. Tale principio opera anche in caso di riconoscimento contenuto in testamento olografo, e non soffre deroga per il fatto che sia in contestazione la validitą del testamento stesso, per incapacitą naturale o per captazione, non essendo queste contestazioni riconducibili nell'ambito di dette specifiche impugnative (nč, in particolare, in quella per difetto di veridicitą, di cui all'art. 263 cod.civ.).
Irrevocabilitą del riconoscimento
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