Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall`art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all`epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell`altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all`interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l`intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Massima della Cassazion
Riconoscimento
Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30, Cost., entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250, cod. civ.), cui rinvia la Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all'identità personale nella sua integrale e precisa dimensione psicofisica; pertanto il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale la pregressa tossicodipendenza del genitore, superata all'esito di un programma volontario di recupero, e l'atteggiamento di ripulsa della madre del minore nei confronti del padre naturale non costituivano ostacolo al riconoscimento e non incidevano negativamente sull'interesse del minore al riconoscimento).
Riconoscimento
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