Art. 64 Immissione nel possesso e inventario
Se non v`e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell`art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell`art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l`inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere l`inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall`art. 60
Massima della Cassazione
Immissione nel possesso e inventario
La persona giuridica deve accettare un'eredità con beneficio di inventario - modalità che richiede la forma solenne prevista dall'art. 484 cod. civ. - per acquistarla, altrimenti, anche se si è immessa nel possesso dei beni ereditari ed ha avviato la procedura per l'autorizzazione governativa (per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore della legge 127/1997) non si sospende il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 480 cod. civ. per i successivi chiamati, diversamente dal caso in cui l'accettazione dell'eredità da parte dei primi è dichiarata nulla o annullata.
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