Art. 57 Prova della morte dell`assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell`assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell`articolo precedente.
Massima della Cassazione
Prova della morte dell`assente
QUANDO UN EFFETTO GIURIDICO DIPENDE DALLA SOPRAVVIVENZA DI UNA PERSONA AD UN'ALTRA, CHI NE HA INTERESSE DEVE DARNE LA PROVA E PUO FARLO CON TUTTI I MEZZI CONSENTITI, OSSIA ANCHE MEDIANTE LE PRESUNZIONI LEGALI DI CUI AGLI ARTT 58 E 61 COD CIV, CHE FANNO COINCIDERE, FINO A PROVA CONTRARIA, LA MORTE CON IL MOMENTO IN CUI RISALE L'ULTIMA NOTIZIA DELL'ASSENTE
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