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Elezione di domicilio

Art. 47 Elezione di domicilio

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Massima della Cassazione
Elezione di domicilio

L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie contratto di agenzia perfezionatosi con l'accettazione da parte del promissario della proposta come formulata dal promittente) deve intendersi a carattere non esclusivo in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie atto introduttivo della procedura arbitrale) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima

Elezione di domicilio


 
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