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Tutela dello pseudonimo

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l`importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell`art. 7.

Massima della Cassazione

Tutela dello pseudonimo

QUALORA IL RAPPRESENTANTE DI UNA PARTE CONTRAENTE, INTERVENENDO NELLA STIPULAZIONE DEL NEGOZIO PER ATTO PUBBLICO, USI, ANZICHE IL PROPRIO VERO NOME, UN SUO PSEUDONIMO CON IL QUALE E CONOSCIUTO ED INDICATO DAI PIU E CON IL QUALE E STATO INDICATO DAL MANDANTE NEL CONFERIMENTO DELLA PROCURA, SENZA CHE NE DERIVI ALCUNA INCERTEZZA OD ERRORE CIRCA L'IDENTITA DELLA PERSONA FISICA DEL RAPPRESENTANTE, L'INDICAZIONE ERRONEA O FALSA DELLE PROPRIE GENERALITA AD OPERA DI COSTUI RESTA UN FATTO MARGINALE CHE NON INCIDE SULLA VALIDITA ED EFFICACIA DEL NEGOZIO, IN QUANTO ESSO, IN PRESENZA DI TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI, E DESTINATO A PRODURRE I SUOI EFFETTI DIRETTAMENTE NELLA SFERA GIURIDICA DEL RAPPRESENTATO, COME SE FOSSE DIRETTAMENTE INTERVENUTO TRA COSTUI E LA CONTROPARTE

Tutela dello pseudonimo
 
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