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Diritto al nome

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Massima della Cassazione
Diritto al nome
NON PUO RITENERSI CHE L'OGGETTO DELL'AZIONE PER USURPAZIONE DEL NOME, A NORMA DELL'ART 7 COD CIV COMPRENDA SOLO LA TUTELA DEL SOGGETTO NEI CASI DI SCAMBIO O CONFUSIONE CON ALTRE PERSONE, E NON ANCHE, QUINDI, L'USO DEL NOME ALTRUI PER DESIGNARE UN PRODOTTO INDUSTRIALE O, COMUNQUE, UN OGGETTO. TALE LIMITAZIONE, INFATTI, NON E GIUSTIFICATO DALL'ART 7 COD CIV' CIO ANCHE TENENDO PRESENTE L'ART 21 PRIMO CPV DEL RD 21 LUGLIO 1942 N 929, CHE NON HA RIGUARDO SOLTANTO ALLA CONCORRENZA SLEALE, MA CONCERNE ANCHE LA TUTELA DEL DIRITTO AL NOME


Diritto al nome


 
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