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Esercizio delle servitù

In materia di servitu' prediali, solamente quando permangano dubbi circa l'interpretazione del titolo costitutivo in ordine all'estensione e alle modalita' di esercizio della servitu', il giudice e' tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minore aggravio per il fondo servente, di cui all'art. 1065 cod. civ. ANNO/NUMERO 2002 08261 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 18668/1999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE - Presidente - Dott. UGO RIGGIO - Consigliere - Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere - Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere - Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 18668/1999 del R.C. AA.CC. DON INNOCENZO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'Avv. Lucio De Angelis che unitamente all'Avv. Federico Nobili lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro CERESETTI TARCISIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sebastiani che unitamente all'Avv. Giampiero Canu lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 718/98 del 28.10.1998/23.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Lucio De Angelis e Giorgio Sebastiani. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta (il 26.07.1979) da Tarcisio Ceresetti nei confronti di Giovanni Innocenzo Don, dichiarava sussistere il diritto servitu' per il transito pedonale e carraio a favore del fondo di proprieta' del Ceresetti sulla striscia di terreno di accesso ai vali lotti per una larghezza di metri quattro e per una lunghezza di metti settanta fino all'argine del fiume; conseguentemente condannava il Dori a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impedivano l'esercizio, ponendo a suo carico le spese del giudizio. La motivazione del Tribunale prendeva le mosse dal rilevare che l'azione proposta dal Ceresetti, malgrado il frequente riferimento improprio ad una comunanza della strada, era indubbiamente da qualificare come diretta all'accertamento di un diritto di servitu'. Di seguito il Tribunale considerava che, ai fini dell'interpretazione dell'atto costitutivo della servitu', non era possibile accedere al ragionamento svolto dal Don secondo il quale, trattandosi di una lottizzazione, la servitu' costituita al fine di consentire ai singoli lotti il raggiungimento della via pubblica, non poteva che considerarsi necessariamente partente da ciascun lotto verso la via pubblica, e non anche dalla parte opposta in cui non vi era alcuno sbocco per la presenza dell'argine. Osservava, in proposito, il Tribunale che tale interpretazione contrastava con la lettera del titolo e con l'espressa previsione, in contenuta, dell'obbligo dei compratori di concorrere alle spese secondo quote da presumersi paritarie. In aggiunta a cio' osservava il Tribunale che il successivo atto di compravendita, col quale il Don aveva acquistato la proprieta' del mappale n. 1231/E (ma non anche del tratto di strada intersecante i due mappali), aveva reso comune la strada in questione nel suo intero tracciato; con cio' i venditori avevano chiaramente mostrato di voler attribuire a tutti i frontisti della strada una contitolarita' sulla stessa nella sua interezza: contitolarita' che sussisteva per tutti i proprietari divenuti tali per effetto dell'atto in data 27 ottobre 1961, ma non per il Ceresetti, che a questa seconda compravendita era rimasto estraneo. Cio' peraltro non impediva di apprezzare la rilevanza di tale disposizione pattizia come elemento interpretativo circa l'intenzione dei contraenti di attribuire al fondo dominante del Ceresetti un diritto valido per tutta l'estensione della strada. Sulla base di tali premesse il Tribunale giudicava illegittima l'avvenuta chiusura da parte del Don della porzione terminale della strada in questione, in guisa da rendere impossibile l'esercizio della servitu' spettante al Ceresetti, donde la condanna al ripristino della situazione preesistente. Quanto alla richiesta inibitoria al ripetersi di turbative, consistite nella sosta di veicoli davanti ai garages di proprieta' dell'attore, la pronuncia veniva ritenuta assorbita per effetto della condanna ad eliminare ogni ostacolo al libero transito, presumendosi che la eliminazione della chiusura del tratto terminale potesse portare alla eliminazione del fenomeno lamentato. Avverso tale sentenza il Don proponeva appello chiedendone l'integrale riforma. Il Ceresetti proponeva appello incidentale volto ad ottenere anche la condanna ulteriore alla cessazione delle suddette turbative. Con sentenza n. 718/98 del 28.10.1998/23.12.1998, la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava Innocenzo Don "ad astenersi dall'attuare e dal fare attuare, con automezzi propri o di terzi, la sosta veicolare sul tratto di strada antistante il fabbricato di proprieta' di Tarcisio Ceresetti". La Corte d'appello, pur ritenendo non pertinente l'argomento svolto dal Tribunale di poter trarre spunti ermeneutici dal contenuto del secondo rogito, stipulato in data 27.10.1961, al quale il Ceresetti era rimasto completamente estraneo, riteneva che il giudizio sull'estensione del diritto di servitu' poteva agevolmente fondarsi in senso favorevole al Ceresetti, sull'esame dell'atto notarile del 12 gennaio 1961. In esso, infatti, era detto che le aree compravendute "avranno ingresso dalla strada privata attualmente esistente, e quindi da una strada dalla larghezza di metri quattro (m. 4) che attraversera' la proprieta' dei venditori ai mappali 1230/A e 1231/A per una lunghezza di circa metri settanta (m. 70) e cioe' percorrendo la via piu' breve dalla strada privata fino contro l'argine del torrente...Detta strada restera'...di proprieta' dei venditori...e verra' costruita dai compratori...". Sulla scorta di tale dato letterale costitutivo della servitu', riteneva la Corte di merito che i venditori avevano inteso riconoscere agli acquirenti, indivisamente e senza distinzione nelle modalita' d'esercizio, il diritto di servitu' sull'intera strada, la cui costruzione era stata posta congiuntamente a carico dei compratori per tutta la sua lunghezza, senza ripartizioni di quote e, quindi, presuntivamente in parti uguali. Cio' mal si conciliava con l'invocata riserva (del resto non emergente aliunde) di uso esclusivo della porzione terminale di essa a favore del Don. Tale constatazione, idonea a suggerire una lettura - piana e certa del documento negoziale, vanificava il ricorso ad ogni altro criterio ermeneutico. D'altra parte, ove si volesse ciononostante indagare sull'esistenza del requisito della utilitas per il fondo di proprieta' del Ceresetti, osservava la Corte d'appello che non poteva negarsi che proprio le difficolta' di manovra con autoveicoli, lamentata dall'attore, quale conseguenza dell'apposizione di un cancello al limite della proprieta' Don, costituivano la migliore prova dell'esistenza di un cospicuo interesse del Ceresetti ad avvalersi anche del tratto di strada in direzione del fiume, a scopo di manovra, pur nell'ambito del normale esercizio della facolta' di accesso e regresso dal proprio fondo. Riteneva poi la Corte d'appello ininfluente la prova per testi articolata dal Don in ordine all'installazione fin dal 1961 di un cancello in legno, sostituito dall'attuale in ferro, perche' ininfluente. Infine, in ordine all'appello incidentale, osservava la Corte d'appello che, essendo risultato accertato che in passato si erano verificati casi isolati di turbativa da parte del Don (o di suoi fornitori) consistenti nel temporaneo parcheggio di veicoli di fronte alla entrata dei garages del Ceresetti, andava accolta l'invocata pronuncia di inbitoria alla reiterazione di siffatto comportamento. Ne' poteva legittimamente presumersi che l'eliminazione del cancello, collocato dal Don al limite della sua proprieta', comportasse automaticamente la cessazione degli atti impeditivi. Contro questa sentenza il Don ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, illustrati da memoria. Il Ceresetti ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 1058 c.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), il ricorrente, assumendo che la servitu' in questione e la sua estensione fino all'argine del fiume riguardano anche tutti gli altri acquirenti dei lotti successivi che insieme al Don stipularono l'atto del 27.10.1961, acquistando oltre ai singoli lotti, anche una quota della strada, sostiene che sussisterebbe un rapporto plurisoggettivo, e, in particolare, un interesse di tutti all'accertamento e alla delimitazione del modo di esercizio della servitu' stessa. Da tale rapporto giuridico unitario e inscindibile deriverebbe la sussistenza di un litisconsorzio necessario esteso a tutti, che non sarebbe stato rispettato con evidente violazione dell'art. 102 c.p.c.. 1.1. Il motivo e' infondato. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che sia l'"actio confessoria" che l'"actio negatoria seruitutis", nell'ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro indiviso" a piu' proprietari, quando sia diretta a fare dichiarare soltanto l'esistenza della servitu' o la cessazione delle molestie nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, non da' lungo a litisconsorzio necessario, ne' dal lato attivo ne' dal lato passivo. Solo quando sia chiesto anche un mutamento dello stato di fatto, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni, che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a piu' soggetti, l'azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacche' solo allora la sentenza, non avendo efficacia nei confronti di tutti, sarebbe ineseguibile e, quindi, "inutiliter data" (Cass. 28.9.1996 n. 8565; 11.2.1987 n. 1495; 18.5.1981 n. 3878). Poiche' nel caso specifico e' stato chiesto soltanto l'accertamento dell'esistenza della servitu' e cessazione delle molestie, ma non anche un mutamento dello stato di fatto, mediante la demolizione delle opere attraverso le quali la servitu' e' esercitata, e' evidente che non vi e' stata violazione dell'art. 102 c.p.c. in quanto non ricorre la dedotta ipotesi di litisconsorzio necessario. 2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1362, comma 1^ e 2^, c.c., violazione dell'art. 1065 c.c., nonche' contraddittorieta' e mancanza di motivazione su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente critica l'interpretazione data dalla Corte d'appello al contenuto della clausola contrattuale. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere di significato chiaro e univoco le parole usate nell'atto notarile 12.1.1961 per la costituzione della servitu' di passaggio, senza considerare che non puo' correttamente affermarsi alcuna chiarezza e univocita' allorquando il contratto non precisi le caratteristiche e modalita' concrete della servitu' e si limiti a prevedere soltanto il diritto di transito senza altre specificazioni. Il ricorrente assume che impropriamente la Corte d'appello avrebbe tratto argomento dalla pretesa pattuizione' concernente la ripartizione "in parti uguali" delle spese relative alla delimitazione della strada, facendo riferimento ad una "presunzione" di suddivisione paritetica delle spese priva d'ogni base nel testo, ingiustamente escludendo il ricorso ad altri criteri ermeneutici per interpretare la volonta' negoziale, quale il comportamento delle parti e il criterio generale del minore aggravio del fondo servente (art. 1065 c.c.). 2.1. Il motivo non ha pregio. La ricostruzione della volonta' contrattuale e' indagine di fatto riservata al giudice di merito ed e' percio' incensurabile in cassazione salvo che per insufficienza o contraddittorieta' della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per violazione delle norme ermeneutiche, la quale pero' deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, perche' in caso diverso, le critiche dell'apprezzamento operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimita', onde la sentenza impugnata non e' suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740; 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356). La Corte d'appello, applicando correttamente l'art. 1362, primo e secondo comma, c.c., ha tenuto conto principalmente delle parole usate dalle parti per la costituzione della servitu' e, in base al chiaro e univoco significato letterale della clausola, ha ritenuto che la servitu' di passaggio carraio e pedonale a favore del Ceresetti (e del Don) era stata costituita per tutta la lunghezza della strada fino all'argine del fiume. Ha quindi pure considerato il comportamento successivo delle parti dopo la costituzione della servitu', osservando come il Ceresetti aveva utilizzato per diversi anni l'ultimo tratto di strada, poi chiuso dal Don con il cancello, per le manovre di entrata e uscita dalla sua proprieta' con autoveicoli. La tesi del ricorrente, ampiamente sviluppata dal difensore nel corso della discussione orale, secondo cui la clausola (letteralmente trascritta dalla Corte d'appello al fine di evidenziarne il chiaro e univoco significato) nulla preciserebbe in ordine all'esercizio della servitu' e all'utilita' di giungere fino in fondo alla strada, onde la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore per non aver fatto ricorso al criterio del minor aggravio del fondo servente, non puo' essere condivisa. Infatti la Corte d'appello ha chiarito che "sulla scorta del dato letterale che emerge dal tenore del patto di costituzione or ora trascritto, appare evidente come i venditori abbiano inteso riconoscere ai due acquirenti, indivisamente e senza distinzione nelle modalita' d'esercizio, il diritto di servitu' sull'intera strada", aggiungendo come il fatto che la costruzione della strada sia stata posta congiuntamente a carico dei compratori per tutta la sua lunghezza, senza ripetizione di quote, e quindi presuntivamente in parti uguali, costituisce ulteriore elemento interpretativo della volonta' delle parti nel senso che esse avevano inteso riconoscere a ciascun fondo in uguale misura l'uso della strada per tutta la sua lunghezza e larghezza. La Corte bresciana ha poi evidenziato che anche l'indagine sul requisito dell'utilitas per il fondo del Ceresetti portava alla medesima conclusione che la servitu' a favore del fondo del Ceresetti si doveva intendere estesa fino al fondo della strada e quindi fino all'argine, poiche' dalle risultanze peritali era emerso un cospicuo interesse del Ceresetti ad avvalersi anche del tratto di strada in direzione del fiume, a scopo di manovra, il pur nell'ambito del normale esercizio della facolta' di accesso e regresso dal proprio fondo. Erroneamente il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia tenuto conto dell'art. 1065 c.c., atteso che tale norma prevede il ricorso al criterio del minor aggravio solo quando permangono dubbi circa l'estensione e le modalita' di esercizio della servitu'. Mentre la Corte d'appello ha ritenuto che non residuava alcun dubbio circa l'estensione della servitu', poiche', in base alla esposta corretta operazione ermeneutica, il titolo costitutivo era chiaro in ordine all'estensione della servitu' per tutta la lunghezza della strada per cui il diritto di passaggio a favore del fondo del Ceresetti si estendeva fino all'argine del fiume, e quindi anche sul tratto di strada che il Don aveva illegittimamente chiuso. 3. Col terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 1362 cpv. e 1065 c.c., nonche' mancanza assoluta di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare che la chiusura con cancello del tratto di strada era stata effettuata dal Don fin dal 1961, immediatamente dopo l'acquisto di tale parte terminale della strada. Cio' al fine di provare sia l'inesistenza "fin dall'inizio" di qualsivoglia passaggio su tale parte terminale della strada. in quanto ne era stato immediatamente precluso l'esercizio, sia la mancanza di qualsiasi rivendicazione di tale passaggio da parte del Ceresetti per quasi venti anni dal 1961 al 1979. La prova, secondo il ricorrente, doveva quindi essere ammessa sotto un duplice profilo, perche' riguardava da un lato le modalita' d'esercizio del possesso della servitu' e dall'altro lato il significativo comportamento delle parti, al fine della determinazione della comune volonta' dei contraenti. 3.1. Anche tale morivo non ha pregio. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale perche' ininfluente ai fini della decisione della causa, risultando la comune volonta' negoziale delle parti dal chiaro e univoco contenuto della clausola contrattuale costitutiva della servitu'. La Corte d'appello ha pure aggiunto che, se anche risultasse provata la circostanza che la chiusura del tratto di strada era stata effettuata dal Don gia' nel 1961 quando vi appose un cancello in legno poi sostituito nel 1973 con quello in ferro, tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante perche' sarebbe valsa solo a "retrodatare l'impedimento frapposto dal deducente all'esercizio dell'altrui diritto, senza peraltro coonestare la condotta cosi' posta in essere". Inoltre la Corte d'appello ha osservato come l'asserito mancato uso, quand'anche fosse stato provato, sarebbe stato irrilevante anche perche' il Don non aveva mai eccepito l'ipotesi estintiva di cui all'art 1073 c.c., non essendo comunque trascorso il prescritto periodo del non uso ventennale. Pertanto, avendo la Corte d'appello dato giustificazione del proprio convincimento, allorche' ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale perche' inutile e superflua, ed avendo correttamente applicato le regole ermeneutiche per l'interpretazione dei contratti, rispettando il principio gradualistico secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri sussidiari solo quando i criteri principali sono insufficienti all'identificazione della comune volonta' delle parti, la doglianza del ricorrente risulta del tutto priva di fondamento. 4. Col quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., nonche' degli artt. 2907, 2043 e 2049 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha disposto una condanna in futurum in ordine ad eventuali ulteriori episodi di turbativa. Secondo il ricorrente tale statuizione sarebbe viziata per carenza di interesse attuale e concreto, perche' configurerebbe un'abnorme responsabilita' per fatto di terzi e perche' comporterebbe inammissibili accertamenti futuri. 4. Il motivo e' infondato. La Corte d'appello ha ritenuto doverosa tale pronuncia (che invece il Tribunale aveva considerato superflua perche' compresa in quella relativa alla domanda principale) al fine di "eliminare lo stato di conflittualita' in atto da anni tra i due contendenti". La valutazione effettuata dal giudice d'appello implica l'accertamento dell'esistenza di un interesse oltremodo concreto ed attuale da parte del Ceresetti ad ottenerla. La pronuncia non comporta affatto la responsabilita' del Don per fatto altrui ma per fatto proprio, giacche' la inibitoria e' stata rivolta non a qualsiasi automezzo di terzi ma agli automezzi del Don o a lui collegati, ben potendo impedire ai suoi fornitori e clienti di non sostare sulla strada. Infine la pronuncia non implica accertamenti futuri, atteso che e' stata resa sulla base dell'apprezzamento effettuato dal giudice di merito della persistenza e comunque della frequenza di tali soste, che impediscono al Ceresetti di entrare ed uscire dal proprio fondo. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 200.000 (euro 103,29),oltre L. 3.000.000 (euro 1549,37) per onorario. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002
 
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