Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Ambiente
Amministrativo
Assicurazioni
Banche
Casa
Condominio
Consulenza
Consumatori
Contratti
Crediti
Diritto sanitario
Diritto sportivo
Edilizia
Fallimento
Famiglia
Il Diritto militare
Immigrazione
Informatica
Internazionale
Lavoro
Locazione
Marchi e Brevetti
Matrimonio
Minori
Navigazione
Obbligazioni
Persone
Processo
Proprietà
Reati
Responsabilità
Società
Stradale
Successione
Testamento
Tributi
 
 
 
 
 
   

Domain name

 

Tutela del dominio

Una interessante problematica, anche per le prospettive giuridiche che comporta, riguarda il modo in cui viene tutelato il nome a dominio (domain name). In materia di comportamenti illeciti aventi ad oggetto i nomi a domio si distinguono, tra i più diffusi, il cybersquatting dal domain grabbing. Il cybersquatting ha ad oggetto l'acquisizione della titolarità di domini corrispondenti a nomi di nomi di persona o generici al fine di rivenderli o comunque trarne profitto. Il domain grabbing ha invece come scopo quello di registrare illecitamente un dominio al fine di porre in essere atti di concorrenza sleale. Con una recente sentenza del Tribunale di Napoli (26.2.2002), il nome a dominio (o domain-name) è stato qualificato come segno distintivo atipico, alla stregua dei normali diritti di proprietà intellettuale, con ciò recependo l'esperienza della giurisprudenza e della dottrina internazionale. Sul piano pratico, in tal modo, il nome a dominio può beneficiare della tutela garantita dall'art. 2958 c.c. in materia di concorrenza sleale, al pari di un marchio industriale. Tuttavia molte sono le differenze tra un marchio comunemente inteso e un dominio. Basti pensare che potremmo avere molti marchi uguali registrati nei vari paesi, come accade per i domini di tipo ccTLD (Country Code Top Level Domain, tipo .it, .fr, .de, etc., la cui assegnazione è regolata dalle varie Registration Authoritiy locali), mentre la stessa possibilità è esclusa per i gTLD (Generic Top Level Domain, tipo .com, org, .net), dove vige la regola del first come, first served, cioè: ottiene il dominio chi lo richiede per primo. Per risolvere le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTDL .it, la Naming Authority Italiana ha predisposto una particolare procedura di riassegnazione, di natura ibrida "arbitrale-amministrativa" e alternativa al ricorso giudiziale, che garantisce maggiore velocità e risparmio. Il regolamento è conforme a quello adottato da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), in sede internazionale, per i nomi a dominio registrati sotto i gTLD .com, .net e .org. In seno a tale procedura, il ricorrente deve provare: che il nome a dominio in contestazione è identico alla propria denominazione, ad un proprio marchio o al proprio nome, che l’attuale titolare non ha alcun diritto all’uso di tale nome a dominio e che l’attuale titolare ha registrato e sta utilizzando il nome a dominio in mala fede. Qualora vengano provate tutte e tre queste circostanze, il ricorrente potrà ottenere, alternativamente, la cancellazione della registrazione del nome a dominio, oppure il trasferimento a proprio favore della titolarità del dominio stesso.

 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Informatica
Contrattualistica, privacy ed e-commerce: il diritto civile informatico
Diritto amministrativo e informatizzazione della P.A.
Reati informatici
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
 
 
 
 
© copyright 2009